Pubblicata la Circolare Agea 31370.2023 del 28 aprile 2023 dal titolo: “Sostegno accoppiato al reddito – Disciplina a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell’ambito dei pagamenti diretti” che fornisce indicazioni in merito alle misure a superficie ed animali previste nell’ambito del sostegno accoppiato al reddito che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Il sostegno accoppiato al reddito si articola nel settore zootecnico e nel settore seminativo/colture permanenti. I premi sono erogati sotto forma di pagamento annuale per tutti gli ettari o capi risultati ammissibili all’esito delle istruttorie, secondo gli importi unitari medi pianificati nel Piano Strategico Nazionale.
L’agricoltore può chiedere il sostegno accoppiato al reddito nella domanda unica per le seguenti misure:
- Settore zootecnia: bovini da latte, bufale, bovini da carne, bovini macellati, ovi-caprini
- Settore seminativo/colture permanenti
Interventi bovini da latte, da carne e macellati
Condizione di ammissibilità per tutti gli interventi relativi ai bovini da latte, da carne e macellati, è il rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali. Sono stati definiti dei limiti temporali per età ed interparto che escludono determinati soggetti da ricevere il premio.
Bovini da latte, condizioni di ammissibilità al premio vacche da latte: l’aiuto spetta alle bovine di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell’anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità definite dalla normativa. L’intervento prevede due livelli: il livello 1 prevede che la vacca sia correttamente registrata in BDN, allevata in un allevamento che aderisce al sistema Classyfarm e che rispetti almeno due su tre dei requisiti qualitativi ed igienico sanitari: tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000; tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000; contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml. Il parametro che non dovesse rientrare nei suddetti limiti deve comunque rispettare quelli di legge (CSC: 400.000, CBT: 100.000 e PR 3,20). Per chi rientra nei circuiti DOP è sufficiente soddisfare solo uno dei requisiti di cui sopra, fermo restando il rispetto dei parametri di legge per gli altri. Il rispetto di ogni parametro qualitativo è comprovato dalla verifica della media geometrica annuale ottenuta da almeno due certificazioni analitiche effettuate per ogni mese sui campioni di latte prodotto o consegnato. Il livello 2 è riconosciuto se la vacca: è correttamente identificata in BDN, è associata per almeno sei mesi ad un codice allevamento situato in zone montane e rispettano almeno 1 dei requisiti qualitativi ed igienico sanitari previsti per il livello 1.
Bufale: sono considerate ammissibili le bufale che abbiano partorito nell’anno civile ed abbiano un’età superiore a trenta mesi, i cui annutoli siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.
Bovini da carne: il premio è riconosciuto alle vacche nutrici di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell’anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dalla legge. L’intervento prevede due livelli: il livello 1 secondo il quale la vacca deve essere correttamente registrata in BDN e iscritta ai Libri Genealogici di razze da carne o a duplice attitudine, ed il livello 2 che prevede che la vacca sia correttamente registrata in BDN, non sia iscritta ai Libri Genealogici e appartenga ad allevamenti non ritenuti da latte in BDN.
Bovini macellati: la misura si articola su due livelli, il primo prevede che il bovino macellato sia correttamente identificato in BDN e sia stato allevato dal richiedente per un periodo non inferiore ai sei mesi. Il livello 2 invece prevede che il bovino macellato sia correttamente identificato in BDN, e sia: certificato a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, oppure allevato in allevamenti aderenti a sistemi di qualità nazionale o a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti, oppure sia allevato in aziende aderenti, nell’anno di domanda, a organizzazioni dei produttori del settore bovini da carne, oppure sia stato allevato dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi.
Interventi ovi-caprini
Condizione di ammissibilità per tutti gli interventi relativi ai capi ovi-caprini, il rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali.
Agnelle da rimonta: sono ammissibili al premio le agnelle da rimonta identificate e registrate entro il 31 dicembre dell’anno di domanda, facenti parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili a detta malattia. La quota di agnelle da rimonta ammissibile a premio (con un valore massimo rimonta del 20%) per ciascun gregge è così determinata: 75% per gli allevamenti ove l’obiettivo del piano risulta non raggiunto; il 35% delle agnelle , per gli allevamenti ove l’obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni).
Premio capi ovi-caprini macellati: il premio è destinato ai capi ovicarpini che nascono nella stalla del richiedente l’aiuto e sono identificati e registrati individualmente prima di essere inviati al macello e le cui carni sono certificate a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.