(di Angela Sciortino) Trenta giorni di tempo per presentare le domande di risarcimento dei danni provocati alle strutture agricole dalle alluvioni dello scorso anno.
L’attesa Direttiva che fa riferimento Ordinanza della Protezione Civile siciliana n°558 del 15.11.2018 è in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, presto sarà anche disponibile sul sito, ma noi ve la diamo in anteprima.
Il soggetto attuatore sarà il Dipartimento Agricoltura e ad esso confluiranno tutte le istanze che potranno essere consegnate agli Ispettorati dell’Agricoltura territorialmente competenti o in alternativa inviate agli stessi tramite raccomandata a/r o con Pec a dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it.
Il termine dei trenta giorni decorre dal giorno in cui la Direttiva della Protezione Civile verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione, cosa che potrebbe avvenire anche domani, venerdì 26 luglio. Se così fosse, si profilerebbe un agosto “caldo” per i professionisti e i tecnici delle associazioni di agricoltori che, oltre a predisporre materialmente le domande, dovranno preoccuparsi anche di redigere le perizie asseverate o di affidarle ai professionisti abilitati. Perizia il cui costo può essere risarcito insieme all’indennizzo riconosciuto all’azienda danneggiata.
Gli aiuti per il ripristino delle strutte danneggiate andranno da un minimo di 2 mila a un massimo di 450 mila euro. In ogni caso l’intensità di aiuto è pari al 80% del danno risultante dalla perizia asseverata.
I contributi e gli indennizzi sono cumulabili con ulteriori agevolazioni concesse da altre Amministrazioni per i medesimi beni e per le medesime finalità, compresi i risarcimenti da compagnie assicurative, ma solo fino alla concorrenza del danno risultante dalla perizia asseverata.
Cosa può essere indennizzato? I danni materiali a immobili, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione, tra cui anche gli impianti arborei, purché si tratti di opere che abbiano utilità ripetuta, e di irrigazione, basati sui costi di riparazione o sul valore economico attribuibile ai beni al momento del verificarsi dell’evento assimilabile a calamità naturale. Poi ci sono le spese relative alle prestazioni tecniche per gli interventi di ripristino strutturale e funzionale dell’immobile (progettazione, direzione dei lavori, etc.), comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e Iva). Queste spese saranno ammissibili nel limite del 10% dell’importo dei lavori di ripristino dei danni ammissibili a contributo.
Il contributo potrà essere erogato o in unica soluzione a seguito della presentazione della documentazione delle spese sostenute o sotto forma di anticipo nella misura massima del 30%. In questo caso deve essere presentato preventivo di spesa e il saldo verrà corrisposto dopo avere rendicontato tutti costi sostenuti con fatture per lavori, forniture e servizi, scontrini fiscali parlanti, etc.
Su un punto è bene focalizzare l’attenzione: chi entro cinque anni dalla presentazione della richiesta di concessione del contributo trasferisce la proprietà dell’attività economica e produttiva, decade dal beneficio concesso e dovrà restituire i contributi ricevuti.